Cassa Integrazione in deroga per tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi (DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 19)
Possono beneficiare del trattamento ordinario di cassa integrazione o dell’assegno ordinario, a seconda della collocazione del datore di lavoro in una o nell’altra delle predette assicurazioni sociali, i lavoratori risultanti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
La Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 fornisce istruzioni riguardo la cassa integrazione in deroga, specificando che potranno accedere a tale ammortizzatore le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”. Le domande, in questo caso specifico, dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province Autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Ai sensi dell’art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, Regione Puglia ha approvato l’Accordo Quadro con le organizzazioni sindacali e datoriali per la concessione del trattamento della cassa integrazione in deroga, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato ivi compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religioni civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Per effettuare la richiesta della CIG in deroga è necessario essere registrati al portale Sintesi come “Datore di Lavoro” oppure “Delegato” ed accedere con il relativo profilo. I portali Sintesi di riferimento in ambito provinciale per accedere all’applicativo e le linee guida per l’inserimento e la gestione delle domande sono disponibili a questo [link].
Ripartizione geografica: Italia
Modalità di attivazione: Sportello
Dotazione finanziaria: 4 mld
Data di scadenza: 31/08/2020