Congedo parentale straordinario COVID-19
Per i genitori lavoratori dipendenti privati e per gli autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole è stato prevista una forma di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo continuativo o frazionato fino a 30 giorni (DL n. 34 del 19 maggio 2020) complessivi, continuativi o frazionati ma non su base oraria, con un’ indennità pari al 50% della retribuzione.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, è retroattiva (può essere richiesta a partire dal 5 marzo) e utilizzabile fino al 31 luglio 2020. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità.
I lavoratori dipendenti del settore pubblico non hanno accesso al congedo Inps in quanto la misura è gestita direttamente dall’Amministrazione pubblica con la quale si ha il rapporto di lavoro.
I congedi parentali COVID-19 sono riconosciuti alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare e non sono cumulabili con il contributo del bonus baby-sitting emergenza COVID-19.
La domanda per il congedo COVID-19 va inoltrata attraverso il portale dell’INPS.
Ripartizione geografica: Italia
Modalità di attivazione: Sportello
Dotazione finanziaria: 1,21 mld (dotazione complessiva delle misure congedo parentale, bonus baby-sitting e permessi 104)
Data di scadenza: 31/07/2020
Tag: Famiglie, Lavoratori, Congedo parentale